DOMUS VALMALENCO SAS di M. Amonini e c.
via Bernina, 3 23023 CHIESA IN VALMALENCO (SO) C.F./P.IVA/CCIAA SO: 00669550147
Iscrizione ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) nr. 7183-7184
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Professione esercitata ai sensi della legge 14-01-13 nr. 4
Ai sensi della vigente normativa (recentemente modificata dalla legge 220 del 11/12/2012 cosiddetta “riforma del diritto condominiale”, le prestazioni ordinarie dell’amministratore di condominio sono le seguenti (art. 1130 c.c.):
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis c.c. e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità.
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
La nomina dell’amministratore è obbligatoria quando i condomini sono più di otto (art. 1129 c.c.). L’amministratore in carica può essere revocato per “gravi irregolarità” o qualora non adempia agli obblighi di formazione periodica (art. 70 disp. att. c.c.) previsiti dal Decreto Ministeriale 140/2014.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio ossia 501 millesimi (art. 1136 c.c.)
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